PRODOTTI ALIMENTARI PREIMBALLATI - OBBLIGO DI INDICARE SEDE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE, O SE DIVERSO, DI CONFEZIONAMENTO
Con la finalità di garantire informazioni complete al consumatore e una migliore tracciabilità degli alimenti da parte degli organismi di controllo, il Decreto Legislativo 15.9.2017, n. 145, pubblicato il 7 ottobre scorso in Gazzetta Ufficiale e consultabile al link: http://www.gazzettaufficiale.it/, prevede che dal 5 aprile 2018 sarà obbligatorio indicare sull’etichetta dei prodotti alimentari preimballati la sede (località e indirizzo) dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.
Viene previsto un periodo transitorio di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto per lo smaltimento delle etichette già stampate senza le informazioni ora richieste, fino all'esaurimento delle scorte dei prodotti.
L’art. 3 del provvedimento stabilisce che:
- i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un’etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 1169/2011;
- i prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, possono riportare l'indicazione della sede sui documenti commerciali, purchè tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.
Sono anche previste alcune eccezioni all’obbligo dell’indicazione in etichetta della sede di produzione o di confezionamento, una delle quali nel caso in cui l'indicazione della sede dello stabilimento sia ricompresa nel marchio.
Inoltre, per rispettare gli obblighi derivanti dal diritto europeo e dagli accordi commerciali internazionali e in particolare il principio della libera circolazione delle merci, l’indicazione del luogo di produzione o di confezionamento non è obbligatoria per i prodotti alimentari preimballati fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’UE o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
