La nuova normativa prevista dalla Legge di bilancio 2022 e con decorrenza dal 2021 (D.L. 146/2021) riguardante il Patent Box stravolge completamente la vecchia Legge che viene definitivamente abrogata.
Il vecchio regime Patent Box introdotto nel 2014 rimane in vigore solo ed unicamente per tutti coloro che avessero presentato la cosiddetta “opzione Patent Box” od abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’amministrazione fiscale e comunque solo fino al 2024.
Il nuovo regime Patent Box si applica unicamente a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2021) pertanto vengono fatte salve le opzioni esercitate con la dichiarazione dei redditi 2020.
A differenza di quanto avveniva “vecchio patent box” non ha nessuna importanza quale sia il contributo al reddito che scaturisce dal brevetto o dai diritti IP agevolabili.
Quello che contano sono solo i costi. Quindi, paradossalmente una ricerca “andata male” che ha generato tanti costi per un risultato sostanzialmente modesto diventa più vantaggiosa rispetto ad un colpo di fortuna.
Ad esempio, Mr. Goodyear quando ha inventato il processo di vulcanizzazione della gomma non ha avuto spese, ha avuto solo un colpo di fortuna di trovare la sua stufa alla temperatura ed all’umidità giusta. Mr. Goodyear non avrebbe ricavato nulla dal nuovo Patent Box. Una costosa ricerca farmaceutica, invece, genera costi ingentissimi che possono essere agevolati indipendentemente dalla commercializzazione del farmaco, a condizione che lo abbia brevettato.
La deduzione ai fini fiscali viene operata in sede di dichiarazione dei redditi.
Lo Stato permette di aumentare fittiziamente i costi sostenuti maggiorandoli del 110%.
Ipotizzando un costo sostenuto di € 10 milioni per lo sviluppo di un nuovo prodotto coperto da brevetto concesso nel 2021
Supponendo spese di ricerca e sviluppo agevolabili sostenute per 100 milioni di euro, l’ammontare complessivo deducibile fiscalmente sarà pari a 210 milioni di euro, di cui:
10 milioni di euro deducibili “ordinariamente”;
11 milioni euro dedotti extra contabilmente come variazione in diminuzione in dichiarazione;
con un risparmio di imposte per € 3,069 milioni (possono essere considerati fra i costi tutti quelli inerenti e sostenuti nel periodo di concessione e negli 8 anni precedenti, nel caso in esame, quindi, fino al periodo 2013). La maggiorazione del 110% può essere applicata, purché le relative spese non siano state sostenute dal richiedente oltre l’ottavo periodo di imposta precedente a quello in cui viene rilasciato l’attestato di concessione del titolo IP oggetto di agevolazione.
( Se però le spese degli otto anni precedenti al 2021 hanno già concorso alla formazione del numeratore del rapporto del vecchio patent box (articolo 1, comma 42, legge n. 190/2014), sono escluse dalla super deduzione).
Quindi, la nostra impresa iscriverà in bilancio i costi capitalizzandoli fra le immobilizzazioni immateriale anche in caso di acconti, iniziando l’ammortamento al termine del sostenimento dei costi.
A mio avviso è particolarmente interessante l'inclusione nel regime di Patent Box del Design Registrato Comunitario. Utilizzando lo strumento del Design Registrato Comunitario, è possibile ottenere la tutela sulla forma esterna di un oggetto in meno di una settimana. Quindi le imprese che vendano un NUOVO oggetto fisico a tre dimensioni (o anche un tessuto, una piastrella a due dimensioni) potrebbero ottenere rapidamente la concessione di un Design Registrato Comunitario e portare a Patent Box i costi agevolabili.
Questo è quindi possibile per tutte quelle imprese che lanciano un nuovo prodotto con una forma che non sia stata utilizzata in precedenza.
Entriamo nel dettaglio. Possono accedere al Patent Box 2021
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Tutte le imprese, gli imprenditori e tutte le associazioni che producono reddito di impresa possono utilizzare il nuovo Patent Box. In poche parole: tutti coloro che pagano IRES e IRAP. Anche le stabili organizzazioni di multinazionali presenti nel nostro paese possono utilizzarlo. Questo solo a condizione che il paese di origine della multinazionale abbia con l’Italia:
1. un regime per evitare le doppie imposizioni;
2. vi sia uno scambio effettivo di informazioni fiscali (quindi, Svizzera si, Cayman no).
L’accesso al nuovo regime di Patent Box avviene per “opzione”
La procedura è semplice ed è comunicata all’Agenzia delle Entrate direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce, L’opzione ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.
I beni agevolabili sono
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Software (protetto da copyright). A mio avviso quasi tutti i software applicativi sono protetti da copyright non è necessaria alcun deposito alla SIAE o al servizio WipoProof per godere dei diritti d’Autore (copyright) ma spesso qualche forma di deposito viene richiesta dai consulenti fiscali. Credo sia sufficiente una Autocertificazione.
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Brevetti d’invenzione;
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Modelli di Utilità;
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Design registrati;
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Brevetti per novità vegetali; (la circolare dell’AdE parla anche del Relativo Certificato, nella realtà questo attesta solo il “nome” che prenderà la nuova Varietà vegetale e quindi difficilmente implicherà dei costi agevolabili)
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Topografie di prodotti a semi-conduttori;
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Certificati complementari di protezione detti anche CCP. Qui la circolare dell’AdE li introduce in questo modo “invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione”. Scritto (male) così sembrerebbe che siano agevolabili solo i certificati complementari di protezione per le invenzioni in applicazione di tecnologie che utilizzano sistemi biologici, organismi viventi o loro derivati (le C.D, invenzioni biotecnologiche) . La mia opinione è che sarebbe assurdo che un Certificato Complementare rilasciato un farmaco sia escluso perché non contiene materiale biologico. Quindi devo credere che tutti i CCP siano agevolabili. Ricordiamo che un certificato complementare di protezione può venir rilasciato per quei prodotti Farmaceutici o Fitosanitari la cui immissione in commercio necessita dell'autorizzazione dell’AIFA o dell’EMA.
La circolare dell’AdE sembra includere nella protezione anche:
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Design non registrati
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Design industriale tutelato da copyright
Questa forma di protezione senza costi, analoga a deriva dall’istituto del “disegno non registrato” contenuto nel Regolamento CE n. 6/2002, in vigore dal 6 marzo 2002.
I requisiti di protezione del design non registrato (art. 11 del Reg. CE) coincidono con quelli dei disegni e modelli registrati Ovvero Originalità, novità e carattere individuale.
Per Design non registrati e Design industriale tutelato da copyright non sono richieste delle formalità costitutive non esiste procedura di deposito e registrazione. L’acquisto diritto avviene in modo diretto ed automatico con la semplice prima divulgazione del disegno o modello. Questo è nato per la tutela delle “contraffazioni da spiaggia” dei venditori ambulanti.
Il Titolare di un design non registrato ha il diritto esclusivo di impedire la copiatura solo se il contraffattore compie un atto intenzionale, consapevole e in mala fede. La tutela è limitata alla cosiddetta "fotocopia". Mentre nel caso del design registrato è decisamente più approfondita.
La tutela decorre dalla data della prima divulgazione al pubblico, dura 3 anni e non è rinnovabile. Gran parte dei prodotti esistenti in commercio sono riconducibili a questa tutela.
La protezione conferita dal design non registrato è molto utile per i design stagionali (per es. il mondo della moda) e per prodotti a breve ciclo di vita detti comunemente “one shot”.
Chi volesse chiedere l’agevolazione di Patent Box utilizzando questi diritti (non titolati) dovrebbe procurarsi una perizia, meglio se di un Consulente in Proprietà Industriale iscritto all’Ordine professionale.
Sicuramente una perizia verrebbe a costare di più che non depositare una domanda di registrazione di un design che concede un titolo assistito da presunzione di validità.
Lo stesso vale per il Design industriale tutelato da copyright art 2 della Legge sul Diritto d’Autore, l’art. 12ter che assoggetta alla Tutela d’autore le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico
Vediamo rispetto alle date di deposito e concessione quali beni immateriali sono agevolabili. La frase di riferimento è la seguente
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (commi 10-11)
omissis .…. il contribuente puo' usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
È ragionevolmente sicuro che i titoli IP che hanno ottenuto il certificato di concessione nel 2021 sono agevolabili.
È ragionevolmente sicuro che i titoli IP che hanno ottenuto il certificato di concessione posteriormente al 2021 saranno agevolabili
Un’invenzione tutelata in Italia con brevetto concesso nel 2020 e in Cina con brevetto del 2021 probabilmente è agevolabile ma già entriamo in un’area di incertezza
Un brevetto concesso nel 2019 con tasse regolarmente pagate e quindi esistente e producente effetti nel 2021 potrebbe essere agevolabile ma qui l’incertezza è decisamente maggiore
Non mi è chiaro cosa succeda per i titoli agevolabili che per loro natura non ottengono un attestato di concessione. Parliamo di Software, design non registrato, design industriale. A logica direi che si dovrebbe far riferimento al momento in cui nasce il diritto. Ma questo non è scritto da nessuna parte.
Vediamo rispetto al territorio e quali beni immateriali sono agevolabili. La frase di riferimento è la seguente
Per la definizione dei beni immateriali di cui al punto 2.1 e dei requisiti richiesti per la loro
esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell'Unione europea ed
internazionali …. Omissis….applicabili nel relativo territorio di protezione.
È ragionevolmente sicuro che i un brevetto europeo concesso e validato in alcuni paesi nel 2021 sia agevolabile.
È ragionevolmente sicuro che i un Design Registrato comunitario Concesso nel 2021 sia agevolabile.
Probabilmente un brevetto europeo concesso nel 2021 che rivendica priorità su brevetto italiano del 2020 è agevolabile (concettualmente il caso è simile al punto 3 dell’elenco precedente) Siamo in area di incertezza.
Un brevetto negli Usa concesso nel 2021 senza corrispondente brevetto prioritario italiano probabilmente è agevolabile
Vediamo ora le spese agevolabili. L’elenco è ripreso dal Provvedimento Agenzia Entrate 15.2.2022
a) spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti. Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività rilevanti svolte nel periodo d'imposta, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede;
b) quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività di cui al precedente punto 3;
c) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività di cui al precedente punto 3;
d) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di cui al
precedente punto 3;
Assolutamente difficile l’interpretazione della posizione dell'Agenzia dell'Entrate sulle spese connesse alla procedura di brevettazione o di registrazione dei diritti di IP
All'articolo quattro della circolare l'agenzia delle entrate ricomprende espressamente queste spese tra quelle….. Agevolabili e che costituiscono la base per il calcolo del 110%
e) spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi;….
Questo all’articolo quattro. Due articoli più avanti nella medesima circolare all'articolo sei, l’AdE si premura di scrivere:
….. omissis…… in caso di attivazione del meccanismo premiale, la maggiorazione del 110%, rilevano le spese di cui al punto 4 – fatta eccezione per quelli di cui al punto 4.1 lettera e). - e le spese necessarie all'ottenimento del titolo di privativa
La domanda che sorge spontanea è ………….. ma allora perché includerli all’art 4?
Non riesco a trovare una ragione per cui qualcuno debba elencare le spese agevolabili indicandone alcune tra quelle agevolabili, per poi scrivere un articolo in cui si dice che queste non sono agevolabili….. Sicuramente ci sarà una ragione e una logica………che mi sfugge.
Inoltre, i soggetti che intendono beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali possono predisporre ed indicare in dichiarazione dei redditi di aver predisposto le informazioni necessarie per accedere all’agevolazione mediante idonea documentazione che di custodisce “in un cassetto” all’interno dell’azienda.
Tale documentazione svolge anche la funzione di “penalty protection” di fatto qualora in futuro l’Agenzia delle Entrate in sede di accertamento riconosca una maggiore imposizione dovuta ad una erronea quantificazione della super deduzione non saranno applicabili le sanzioni.
E’ necessario predisporre un documento articolato in due sezioni,
1) la prima diretta a descrivere nel dettaglio il soggetto che fruisce dell’agevolazione,
2) la seconda, invece, tesa a circostanziare la base di calcolo dell’agevolazione e quindi le spese rilevanti.
Un adempimento che le micro imprese, le piccole e le medie imprese, possono assolvere in forma semplificata, fornendo tuttavia sostanzialmente le medesime informazioni .
E, infine, la circolare dell’AdE dispone che i contribuenti possono, in caso di incertezze, presentare istanza di interpello.
Si aggiunge che qualora la risposta all’istanza di interpello presupponga anche la qualificazione come ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di design e ideazione estetica, ovvero l’ammissibilità del bene immateriale all’agevolazione, resta ferma la necessità di allegare all’istanza il parere tecnico rilasciato dall’autorità competente (articolo 3, comma 2, Dlgs n. 156/2015).
Capisco quindi che se sono in dubbio se un brevetto cinese o un design registrato sia ammissibile all'agevolazione devo allegare un parere tecnico rilasciato dall'autorità competente. Da quel che mi è dato di sapere non esiste un'autorità competente che possa rilasciare un parere tecnico di questo tipo.
Fabio Giambrocono - Milano, 11 marzo 2022
TESTO COMPRENSIVO DI TUTTE LE MODIFICAZIONI
Testo art 6. d.l. 146/2021 modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215
e dall’ art. 1, comma 10, lett. a), L. 30 dicembre 2021, n. 234 (finanziaria 2022)
Art. 6. Semplificazione della disciplina del cosiddetto “patent box”)
1. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo. L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.
2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono esercitare l'opzione di cui al
comma 1 a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la
doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1
in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi
soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono
maggiorati del 110 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le
modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di
cui al comma 1 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con
società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o
sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e
organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al comma 3.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 rileva anche ai fini della determinazione del valore della
produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che intendano beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini
fiscali di cui al presente articolo possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della
predetta maggiorazione mediante idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di rettifica della maggiorazione
determinata dai soggetti di cui ai commi 1 e 2, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del
credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non
si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente
consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel medesimo provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. Il
contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate ne dà comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di
imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso
della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni attuative del
presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d'imposta.
9. (abrogato)
10. Con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai
successivi periodi d'imposta, non sono più esercitabili le opzioni previste dall'articolo 1, commi da
37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che
abbiano esercitato o che esercitino opzioni ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime
agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviare secondo le modalità stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo
periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo,
e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure,
nonchè i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
10-bis. Qualora in uno o più periodi d'imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista
della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3, il
contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo
d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione
del 110 per cento non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta
antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. (31)
Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301).
Semplificazione della disciplina del patent box
1. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per
l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed e' irrevocabile e
rinnovabile.
2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono
esercitare l'opzione di cui al comma 1 a condizione di essere
residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare
la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia
effettivo.
3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo
sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software
protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa,
disegni e modelli, nonche' processi, formule e informazioni relativi
a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o
scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi
soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento
della propria attivita' d'impresa, sono maggiorati del 90 per cento.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le modalita' di esercizio dell'opzione di cui al comma 1.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano a condizione che
i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 svolgano le
attivita' di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca
stipulati con societa' diverse da quelle che direttamente o
indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa ovvero con
universita' o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate
alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al comma 3.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 rileva anche ai fini
della determinazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. I soggetti di cui al comma 1 che intendano beneficiare della
maggiore deducibilita' dei costi ai fini fiscali di cui al presente
articolo possono indicare le informazioni necessarie alla
determinazione della predetta maggiorazione in idonea documentazione
predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. In caso di rettifica della maggiorazione
determinata dai soggetti indicati al comma 1, da cui derivi una
maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni,
verifiche o altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni
all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel
medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. Il
contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate ne da' comunicazione
all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al
periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In
assenza della comunicazione attestante il possesso della
documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si
applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
adottate le disposizioni attuative del presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
opzioni esercitate a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del
presente decreto.
9. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non
possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione e in
relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attivita'
di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato
opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, in data antecedente a quella di entrata in
vigore del presente decreto possono scegliere, in alternativa al
regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente
articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo periodo coloro che
abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui
all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e
abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle
entrate a conclusione di dette procedure, nonche' i soggetti che
abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58. I soggetti che abbiano presentato istanza di
accesso alla procedura di cui al predetto articolo 31-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero
istanza di rinnovo dei termini dell'accordo gia' sottoscritto e che
non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al regime
agevolativo di cui al presente articolo, comunicano, secondo le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, la volonta' di rinunciare alla procedura di accordo
preventivo o di rinnovo della stessa.
LEGGE 17 dicembre 2021, n. 215
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00238)
All'articolo 6:
al comma 2, le parole: «approvato con il decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto»;
al comma 6, al primo periodo, le parole: «I soggetti di cui al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui ai commi
1 e 2» e le parole: «in idonea documentazione» sono sostituite dalle
seguenti: «mediante idonea documentazione» e, al secondo periodo, le
parole: «dai soggetti indicati al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «dai soggetti di cui ai commi 1 e 2»;
al comma 10, secondo periodo, le parole: «I soggetti di cui al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui ai commi
1 e 2»;
alla rubrica, le parole: «disciplina del patent box» sono
sostituite dalle seguenti: «disciplina del cosiddetto "patent box"».
LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256) (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49)
0. All'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e
sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a
software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e
modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o
indirettamente nello svolgimento della propria attivita' d'impresa,
sono maggiorati del 110 per cento. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di esercizio
dell'opzione di cui al comma 1 »;
b) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
« 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi
periodi d'imposta »;
c) il comma 9 e' abrogato;
d) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
« 10. Con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi
d'imposta, non sono piu' esercitabili le opzioni previste
dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I
soggetti di cui ai commi 1 e 2 che abbiano esercitato o che
esercitino opzioni ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, afferenti ai periodi d'imposta
antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono scegliere, in alternativa al regime
opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente
articolo, previa comunicazione da inviare secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo periodo coloro che
abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui
all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e
abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle
entrate a conclusione di dette procedure, nonche' i soggetti che
abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58 »;
e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
« 10-bis. Qualora in uno o piu' periodi d'imposta le spese di cui
ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della creazione di una o piu'
immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3,
il contribuente puo' usufruire della maggiorazione del 110 per cento
di dette spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui
l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa
industriale. La maggiorazione del 110 per cento non puo' essere
applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta
antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene
un titolo di privativa industriale ».
11. Le disposizioni di cui al comma 10 entrano in vigore il giorno
stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
