Nuovo PATENT BOX 2021 – prime riflessioni e commenti

La nuova Legge 2021 sul Patent Box stravolge completamente la vecchia Legge che viene definitivamente abrogata.
In questo articolo non analizzo volontariamente i rapporti con il vecchio regime.
 
Il vecchio regime Patent Box introdotto nel 2014 rimane in vigore solo ed unicamente per tutti coloro che avessero presentato la cosiddetta “opzione Patent Box” od abbiamo sottoscritto un accordo preventivo con l’amministrazione fiscale.

La vecchia Legge agevolava i redditi. La nuova Legge aumenta fittiziamente i costi.
 
Vediamo cosa succedeva con la vecchia Legge.

1. L’impresa Rossi utilizzava un brevetto e vendeva 100 macchine a 1.020 Euro l’una.  
2. Il prezzo di 1.020 Euro era leggermente superiore al prezzo medio delle macchine concorrenti perché vendeva in regime di monopolio attraverso un brevetto.  
3. Il prezzo medio delle macchine era 1.000 Euro.  
4. Sono state vendute 1.000 macchine al 1.020 Euro l’una, dove 20 Euro è il contributo del brevetto al reddito.
5. Il contributo totale del brevetto al reddito è 20.000 Euro.
6. Il 50% di 20.000 Euro era il reddito agevolato, ovvero 10.000 Euro.  
7. Su questo valore si risparmiava l’IRES e IRAP pari al 31,40% che su 10.000 Euro sono 3.140 Euro. Quindi alla fine della fiera su un contributo al reddito del brevetto di 20.000 Euro si risparmiavano poco più di 3.140 Euro di tasse.

Veniamo al nuovo regime ottobre 2021.  
Non ha nessuna importanza quale sia il contributo al reddito che scaturisce dal brevetto.  
Quello che contano sono i costi. Quindi, paradossalmente una ricerca “andata male” che ha generato tanti costi per un risultato sostanzialmente modesto diventa più vantaggiosa rispetto ad un colpo di fortuna.  
Ad esempio, Mr. Goodyear quando ha inventato il processo di vulcanizzazione della gomma non ha avuto spese, ha avuto solo un colpo di fortuna di trovare la sua stufa alla temperatura ed all’umidità giusta. Mr. Goodyear non avrebbe ricavato nulla dal nuovo Patent Box. Una costosa ricerca farmaceutica, invece, genera costi ingentissimi che possono essere agevolati indipendentemente dalla commercializzazione del farmaco.

Vediamo ora nel dettaglio un esempio.

L’impresa Rossi Pharma ha speso 100 milioni di Euro per selezionare un nuovo farmaco anti-virale. A questo è succeduta una sperimentazione del costo di 10 milioni di Euro e 10 milioni di Euro per la modifica delle attrezzature per il ciclo produttivo. Totale costi 120 milioni di Euro. Questi 120 milioni di Euro sono ovviamente deducibili e quindi saranno sottratti come costi ai redditi prodotti ai fini della tassazione IRES e IRAP.   
Lo Stato permette di aumentare fittiziamente i costi sostenuti moltiplicando per 1,9 detti costi.  
In pratica si aggiunge il 90% del costo sostenuto. Quindi, la nostra impresa che ha speso 120 milioni di Euro potrà dedurre 228 milioni di Euro di spese anziché 120 milioni di Euro. Su questi ultimi (120 milioni) vi è un risparmio fiscale del 25,11% sul reale costo sostenuto ovvero 30 milioni di Euro.

 
Entriamo nel dettaglio.

A. Tutte le imprese e tutte le associazioni che producono reddito di impresa possono utilizzare il nuovo Patent Box. In poche parole tutti coloro che pagano IRES e IRAP.  

Anche le stabili organizzazioni di multinazionali presenti nel nostro paese possono utilizzarlo. Questo solo a condizione che il paese di origine della multinazionale abbia con l’Italia:

1. un regime per evitare le doppie imposizioni;
2. vi sia uno scambio effettivo di informazioni fiscali (quindi, Svizzera si, Cayman no).

B. L’accesso al nuovo regime di Patent Box avviene con la solita “opzione” da presentarsi all’Agenzia delle Entrate solitamente a mezzo di un fiscalista che è valida per cinque periodi di imposta. L’opzione non è revocabile una volta entrati nel tunnel non se ne può uscire per tutti e cinque i periodi.  

C. I beni agevolabili sono:

a. Software (protetto da copyright). A mio avviso tutti i software originali sono protetti da copyright non è necessaria alcun deposito alla SIAE o al servizio WipoProof. Dovrebbe essere sufficiente un’autocertificazione ma fino a che non ci saranno le circolari esplicative nessuno può affermarlo con certezza.  
b. Brevetti d’invenzione.
c. Modelli di Utilità.
d. Design registrati.
e. Brevetti per novità vegetali.
f. Topografie di prodotti a semi-conduttori.
g. Marchi registrati.
h. Processi, formule ed informazioni nel campo industriale, commerciale o scientifico tutelabili giuridicamente. Si tratta di quanto è tutelabile ai sensi dell’art. 98 del Codice della Proprietà Industriale.
Qualsiasi impresa ha del know-how ma non vi è da credere che qualsiasi impresa possa per questo accedere al Patent Box. Solo se il know-how soddisfa i requisiti dell’art. 98 CPI può essere oggetto di agevolazione di Patent Box.  

D. Le imprese che esercitano l’opzione di Patent Box non possono usufruire per tutti e cinque gli anni del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1 della Legge n. 160/2019 in relazione ai medesimi costi oggetto di Patent Box. Quindi teoricamente uno potrebbe chiedere il credito d’imposta per il know-how ed il Patent Box per un brevetto purché i costi non siano gli stessi.  

E. una delle novità principali riguarda la documentazione.  
Non vi è nessun ruling con l’Agenzia delle Entrate. L’impresa deve predisporre tutta la documentazione richiesta e tenerla in un cassetto. In caso di accertamento da parte delle autorità fiscali l’impresa è tenuta a tirar fuori dal cassetto l’intera documentazione e fornirla “bella e pronta” agli accertatori.  
L’unico onere è quello di comunicare all’Agenzia delle Entrate che la documentazione è stata raccolta e organizzata e che è disponibile ad un certo indirizzo. In caso l’Agenzia delle Entrate accertasse una differenza tra quanto dedotto e quanto dovuto e quindi una maggiore imposta non verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 N. 471 all’art. 1, ovviamente la maggiore
imposta dovrà essere versata.
La norma sul nuovo Patent Box alla data del 26 ottobre 2021 non è ancora operativa in quanto il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia dovrà emanare un decreto “di natura non regolamentare” e non basta… anche l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare due provvedimenti:
1. Con il primo provvedimento verranno indicate le modalità con cui presentare l’opzione quinquennale che permette di usufruire del regime agevolatorio;
2. Con il secondo provvedimento saranno indicati i documenti da tenere nel cassetto per evitare l’irrogazione delle sanzioni in caso di accertamento.  

Quindi, immaginiamo un brevetto sicuramente sono agevolabili: i costi di brevettazione, i costi di consulenza alla brevettazione, i costi di ricerca intesi come parte del costo di laboratori e strutture e parte del costo dei ricercatori, siano essi dipendenti siano essi esterni come Università od Istituti di Ricerca od anche semplicemente società private a cui sia stata commissionata parte della ricerca.  
Rimangono dubbi sui costi relativi all’industrializzazione del prodotto che sono sicuramente i più ingenti. Si spera che i Decreti dei Ministeri e dell’Agenzia possano far chiarezza.
 
I marchi sono oggetto della massima attenzione.
Gran parte delle vecchie opzioni di Patent Box hanno riguardato il marchio. Successivamente i marchi sono stati esclusi nel 2017 dal Patent Box sulla base delle indicazioni OCSE. Oggi, rientrano dalla finestra. Questa norma essendo basata sui costi e non sui ricavi dovrebbe essere compatibile con le indicazioni OCSE.  
Quello che non sappiamo e se i costi pubblicitari, promozionali e simili sono considerati costi “per lo sviluppo del marchio” oppure no. Anche su questo attendiamo con ansia le circolari esplicative.  

Fabio Giambrocono
Milano, 26 ottobre 2021

Giambrocono & C. S.p.A.

Da cento anni ci occupiamo di Marchi, Brevetti, Design, Diritti d'Autore, riassegnazione Nomi a Dominio, consulenze tecniche di parte, valutazioni economiche di Marchi e Brevetti, Due Diligence.
Operiamo con oltre 60 collaboratori in quattro uffici e possiamo considerarci uno dei maggiori studi di consulenza italiani in Proprietà Industriale.
Grazie ad una rete di corrispondenti ben collaudati siamo in grado di operare in qualsiasi paese del mondo.

Sede Principale

Indirizzo: via Rosolino Pilo 19/B - 20129 Milano
Tel: (+39) 02 29404751
Website:  www.giambrocono.com
Email:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

SEDI SECONDARIE

Bergamo
Indirizzo: via Bartolomeo Bono, 15 - 24121 Bergamo (BG)
Tel: (+39) 035238117
Email:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Reggio Emilia
Indirizzo: Galleria Cavour, 2 - 42121 Reggio Emilia (RE)
Tel: (+39) 0522440162
Email:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Macerata
Indirizzo: via Giuseppe Biagiotti, 35 - 62100 Macerata (MC)
Tel: (+39) 0733239317
Email:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Privacy e Cookies

Giambrocono & C. S.p.A.
Sede Legale: Via Rosolino Pilo, 19/b - 20129 Milano
Partita IVA 01698140157
Cod. Destinatario (Codice SDI): SUBM70N
Capitale sociale 1.000.000 euro i.v.
Codice Fiscale e numero iscrizione CCIAA-MI 01698140157 REA MI 872506

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Polizza assicurativa #109H5277 Zurich Insurance €5.000.000

PRIVACY POLICY

COOKIES POLICY

Questo sito utilizza cookie.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
Se vuoi saperne di più vai alla sezione Cookies Policy facendo click sul pulsante "DETTAGLI"