Nel novembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2015/2436 del Parlamento europeo del Consiglio del 16 dicembre 2015, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di brevetti e di marchi d’impresa, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015, che modifica il Regolamento sul marchio comunitario
Secondo le previsioni della direttiva, gli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione dovranno adottare nuove procedure amministrative volte a superare le disparità esistenti tra i titolari dei marchi nei diversi paesi e assicurare loro un trattamento quanto più possibile uniforme e omogeneo.
Anche l'Italia, quindi, dovrà recepire la nuova normativa comunitaria e accoglierla nell'ambito delle previsioni del nostro CPI (Codice della Proprietà Industriale).
Il decreto è ancora in fase di esame, ma è possibile focalizzare alcuni dei profili innovativi della nuova normativa come segue.
In materia di brevetti, sono previsti:
- l'adeguamento della normativa nazionale italiana al Regolamento dell’Accordo sul tribunale Unificato (UE n. 1257/2012) per l’introduzione di una tutela unitaria e di una giurisdizione comune agli stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata;
- il varo di disposizioni transitorie che garantiscano l’applicazione della legge italiana alle cause riguardanti il brevetto Europeo rilasciato per l’Italia fino alla data di entrata in vigore dell’Accordo sul tribunale Unificato dei brevetti.
In materia di marchi, invece, sono previsti:
- l’abolizione del requisito della rappresentazione grafica: potranno essere registrati come marchi d’impresa tutti i segni, anche se non sono suscettibili di essere rappresentati graficamente, che siano rappresentabili in modo tale da consentire di determinarne con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita: potranno cioè essere accettati nuovi tipi di marchi, depositati in formati non previsti in precedenza, come ad esempio segni costituiti da una combinazione di immagini e suoni;
- l’estensione delle caratteristiche di forma dei prodotti dall’esclusione dalla registrazione come marchio: un marchio non potrà essere registrato - o potrà se essere invalidato se concesso - qualora il segno consista esclusivamente in una forma o in un’altra caratteristica risultante dalla natura dei prodotti;
- l’impedimento assoluto di registrabilità di marchi che risultino in conflitto con DOP/IGP (denominazioni d’origine), STG (specialità tradizionali garantite) e MTV (menzioni tradizionali protette relative ai vini) tutelati dalla legislazione dell’Unione Europea;
- una protezione rafforzata ai marchi che godono di rinomanza in uno Stato membro: i loro titolari saranno autorizzati a prevenire usi che, senza giusta causa, possano trarre indebitamente vantaggio o pregiudichino il loro carattere distintivo o la loro reputazione;
- la nascita del marchio di certificazione, diverso dal marchio collettivo;
- l’estensione dei diritti dei titolari di licenza sul marchio in fase di difesa in giudizio del marchio;
- l’estensione della possibilità di applicare, anche in caso di mero transito, la procedura di sequestro alla frontiera delle merci contraffatte: tale procedura prima era prevista solo in presenza di elementi indiziari del fatto che gli articoli sospetti avrebbero potuto essere posti in commercio nell'Unione;
- l’introduzione del divieto di svolgere atti preparatori alla contraffazione.