Marchio Sonoro

MARCHIO SONORO

Aspetti relativi al Marchio Sonoro e un caso di rifiuto

Con una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 13 settembre 2016 è stato stabilito che un suono possa essere considerato troppo banale per essere registrato come marchio (sonoro).

Ma cos'è un marchio sonoro?

Insieme con i marchi “tradizionali”, comunemente rappresentati da segni grafici o verbali, è possibile registrare anche marchi costituiti da colori, ologrammi, aromi (profumi) e suoni: queste due ultime tipologie di segni vengono definite anche come "marchi invisibili", che cioè non è possibile percepire visivamente.

In concreto, il marchio sonoro può essere costituito da una suoneria, un jingle, un motivo musicale o anche da un semplice suono, che viene abbinato in commercio ad un prodotto o servizio allo scopo di contraddistinguerlo e renderlo riconoscibile, grazie proprio al suono, rispetto ai prodotti della concorrenza.

Nel corso degli anni è stata concessa la registrazione a varie tipologie di suoni: dalla suoneria "classica" che ha equipaggiato per anni moltissimi modelli di telefoni cellulari della Nokia, alla combinazione di note che distingue l’avvio di sistemi operativi, all'urlo di Tarzan, alla sigla della The 20th Century Fox, al ruggito del leone della Metro Goldwin Mayer, ai suoni che accompagnato gli spot di una celebre casa automobilistica fino al respiro di Darth Vader, il personaggio della saga di Star Wars.

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Quali suoni sono registrabili come marchi?

Sotto il profilo tecnico, per essere registrabile come marchio è necessario che il suono possa essere rappresentato graficamente, mediante notazione musicale su un pentagramma o anche -come permesso dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)- mediante riproduzione sonora su file in formato mp3.

Ma sotto il profilo giuridico anche il marchio sonoro, come qualsiasi tipo di marchio, per essere registrabile deve possedere il requisito della capacità distintiva, deve cioè essere costituito da un “segno” idoneo ad identificare e distinguere un prodotto o servizio rispetto ad altri offerti sul mercato dalla concorrenza: non possono di conseguenza essere registrati come marchi "segni" generici, di uso comune o descrittivi.

I criteri per valutare la registrabilità di questa tipologia di marchio sono comunque piuttosto complessi.

 

Il caso

La decisione si riferisce ad una domanda presentata nel 2014 dalla Società brasiliana Globo per la registrazione come marchio della Comunità Europea di una suoneria da utilizzare su dispositivi portatili, quali ad esempio gli smartphone.

L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ne ha rifiutato la registrazione giudicando la suoneria "banale e comune, tale da non poter essere notata e ricordata dal consumatore medio".

Contro la decisione di rifiuto, la titolare della domanda ha presentato appello dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha però confermato la validità della decisione dell'EUIPO.

Nella decisione di secondo grado la Corte ha precisato ancora una volta il criterio generale di registrabilità di un marchio sonoro: questo, per essere registrato, oltre ad essere rappresentabile graficamente o acusticamente, deve essere sufficientemente distintivo nella funzione di indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o servizi cui si riferisce.

La CGUE ha giudicato la suoneria proposta come una semplice sequenza di note standard, di cui tutti i dispositivi elettronici di largo consumo sono muniti, non in grado di creare nel pubblico -senza previa conoscenza- un'associazione tra i prodotti e servizi cui si riferisce e la provenienza commerciale degli stessi: la suoneria in questione, in sostanza, non risulta registrabile per assenza di capacità distintiva.

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